⚖️ La legge italiana sull’IA (L. 132/2025): cosa si applica già agli studi legali

L’AI Act è europeo e direttamente applicabile; l’Italia ha affiancato una legge nazionale complementare. Per gli studi legali la partita si gioca su due livelli, e alcuni obblighi sono già operativi.

⚖️ L’AI Act è europeo, ma l’Italia ha la sua legge nazionale: la L. 132/2025. E per gli studi legali la partita si gioca su due livelli, quello eurounitario e quello interno. 🇪🇺🇮🇹

📚 Il Reg. UE 2024/1689 è un Regolamento europeo, direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri senza necessità di recepimento. L’Italia ha adottato una legge nazionale complementare: la L. 23 settembre 2025 n. 132 («Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»), pubblicata in G.U. n. 223 del 25 settembre 2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025. Non si tratta, dunque, di un «recepimento», ma di una disciplina nazionale che si affianca al Regolamento.

📅 Cosa è già applicabile oggi. Le disposizioni dell’AI Act sui sistemi a rischio inaccettabile — le pratiche vietate — sono operative dal febbraio 2025. La L. 132/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, introduce obblighi specifici per le professioni intellettuali (art. 13), il lavoro (art. 11), la pubblica amministrazione (art. 14) e la giustizia (art. 15). Le norme dell’AI Act sugli obblighi per i sistemi ad alto rischio seguono invece un calendario progressivo che si estende fino al 2027.

🛡️ Chi vigila in Italia. La L. 132/2025 individua nell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) l’autorità nazionale competente per l’AI Act (art. 20, che rinvia al decreto legislativo attuativo delegato). L’ACN affianca le autorità di settore — dal Garante per la protezione dei dati personali all’AGCM — nelle rispettive competenze.

💼 Cosa significa per uno studio legale. Se si utilizzano sistemi di intelligenza artificiale nella redazione di atti o pareri che incidono su diritti delle persone, si può essere qualificati come «deployer» di sistemi ad alto rischio. Gli obblighi di sorveglianza umana, conservazione dei log e valutazione dell’impatto non sono opzionali. E la formazione del personale sull’uso dei sistemi AI, per alcune categorie, non è una buona pratica facoltativa: è un obbligo.

🧭 L’approccio corretto. Conviene strutturare il flusso di studio in modo che ogni elaborazione AI sia tracciata, verificata e attribuita a una fonte. Non perché lo imponga ancora un decreto attuativo, ma perché è la prassi corretta, oggi e domani.

⚙️ Una notazione sistematica aiuta a non confondere i piani. Il Regolamento europeo e la legge nazionale non si elidono né si sovrappongono in modo disordinato: il primo detta la disciplina di base, direttamente applicabile; la seconda interviene su ambiti di competenza statale e su deleghe al Governo, tra cui spiccano le professioni intellettuali. Per lo studio legale ciò significa che gli obblighi non vanno cercati in un unico testo, ma ricostruiti leggendo congiuntamente le due fonti, oltre alle indicazioni degli organi forensi. È un esercizio di coordinamento che richiede attenzione, ma che premia: muoversi consapevolmente tra i due livelli consente di anticipare gli adempimenti anziché rincorrerli, trasformando un obbligo in un elemento di affidabilità professionale.

📊 Per tradurre tutto questo in pratica quotidiana, è utile partire da pochi presìdi concreti. Mappare quali sistemi di intelligenza artificiale si utilizzano e per quali finalità; conservare traccia delle elaborazioni più rilevanti; assicurare una verifica umana effettiva sugli esiti; predisporre, dove richiesta, l’informativa al cliente. Sono accorgimenti sostenibili anche per uno studio di dimensioni contenute, che non richiedono investimenti sproporzionati ma soltanto ordine e costanza. L’adeguamento, in questa prospettiva, non è un evento straordinario, bensì una buona abitudine organizzativa destinata a consolidarsi.

📌 Per chi usa l’intelligenza artificiale in studio, questo non è un aggiornamento negoziabile: è la cornice entro cui si esercita, da subito, una professione consapevole.

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Cicero

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