Condomino dissenziente: il Codice non lo esonera dalle spese di difesa del condominio

Il Tribunale di Monza conferma: il dissenso ex art. 1132 c.c. protegge dalle spese della controparte, non da quelle del proprio avvocato

«Io ero contrario a quella causa, quindi non pago.» È una delle frasi che si sentono più spesso in assemblea, e una di quelle che costano più care a chi le pronuncia confidando che bastino.

Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1215/2026 depositata il 5 giugno 2026, ha rigettato l’impugnazione di due condòmini dissenzienti che contestavano il riparto delle spese di consulenza tecnica, di assistenza legale e di amministrazione del giudizio sostenute dal condominio. La decisione è coerente con un orientamento di legittimità ormai stabile, che vale la pena ricostruire per intero: perché il dissenso una tutela la offre davvero, ma non quella che quasi tutti immaginano.

Il caso

Il condominio aveva instaurato un giudizio in relazione a lavori straordinari, poi definito con una transazione. Due condòmini avevano manifestato il proprio dissenso rispetto a quella iniziativa. A conti fatti, si sono visti addebitare pro quota le spese di CTU, del legale e di amministrazione del giudizio, e hanno impugnato il riparto.

Il Tribunale ha respinto l’impugnazione: quei condòmini sono tenuti a concorrere.

Che cosa dice esattamente l’articolo 1132 del codice civile

Conviene leggere la norma, perché il suo perimetro è più stretto di quanto il senso comune suggerisca.

L’articolo 1132 c.c. stabilisce che, qualora l’assemblea abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. E — questo è il comma che quasi nessuno cita — se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

Tre cose emergono già dal testo: il dissenso riguarda le conseguenze della soccombenza, non l’intero costo della causa; richiede una forma e un termine; e non impedisce che il dissenziente paghi comunque, in caso di vittoria, ciò che non si riesce a recuperare dall’avversario.

Che cosa protegge davvero il dissenso: la lettura della Cassazione

La Corte di cassazione ha precisato il punto in modo netto e ripetuto.

Con l’ordinanza n. 2814 del 5 febbraio 2025 (Sezione II) la Corte ha ribadito che l’articolo 1132 c.c. si limita a contemplare l’esonero del dissenziente dalla responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza — e dunque esclude l’onere di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte in caso di esito sfavorevole — lasciando invece immutato, nel caso inverso di esito favorevole al condominio, l’onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte. La stessa pronuncia precisa che il dissenso non esonera il condomino dal pagamento delle spese di soccombenza, ma gli attribuisce un diritto di rivalsa verso i condòmini consenzienti; e che, in caso di vittoria, il dissenziente dovrà comunque concorrere alle spese di difesa se la parte soccombente si rivela insolvente — trattandosi altrimenti di un arricchimento senza titolo.

Il principio non è isolato: lo si ritrova, con formulazione pressoché identica, nell’ordinanza n. 11891 del 3 maggio 2024, nell’ordinanza n. 23254 del 20 agosto 2021 e nell’ordinanza n. 11349 del 7 aprile 2022, tutte della Seconda sezione (l’ultima della Sesta-Seconda), che a loro volta richiamano il precedente Cass., Sez. II, 5 dicembre 2001, n. 15360.

Tradotto in termini pratici: il dissenso è uno scudo contro il rischio, non contro il costo. Protegge dal dover rifondere le spese all’avversario se il condominio perde. Non protegge dalla quota di parcella del legale del condominio, né dal compenso del consulente tecnico di parte.

Un limite spesso ignorato: quali liti

C’è un secondo confine, altrettanto trascurato.

Sempre secondo la giurisprudenza richiamata, l’articolo 1132 c.c. opera per le sole controversie eccedenti le attribuzioni demandate all’amministratore dagli articoli 1130 e 1131 c.c., perché suppone come condizione essenziale una specifica delibera di autorizzazione o di ratifica dell’assemblea alla costituzione in giudizio dell’amministratore, delibera da cui il condomino intende estraniarsi.

Ne segue che, per le liti che rientrano nei poteri ordinari dell’amministratore, il meccanismo del dissenso non entra proprio in gioco. Non c’è una delibera da cui dissociarsi.

Il rovescio: quando il condomino non deve pagare nulla

Esiste però una situazione, del tutto diversa, in cui il condomino non solo non paga, ma la delibera che glielo chiedesse sarebbe nulla. Ed è bene conoscerla, perché è quella che nella pratica viene confusa con il dissenso.

Quando il giudizio vede contrapposti il condominio e uno o più condòmini — l’impugnazione di una delibera, il recupero di un credito verso il moroso — la compagine condominiale si scinde di fronte all’oggetto della lite, dando vita a due gruppi in contrasto fra loro. In quel caso, ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 1629 del 23 gennaio 2018 (Sezione II), richiamando Cass. n. 13885/2014, è nulla per impossibilità dell’oggetto la delibera che ponga anche a carico del condomino-controparte, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dal condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico nominati in quel processo: si tratta di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse opposto alle sue specifiche ragioni personali, e in quell’ipotesi non trovano applicazione, nemmeno in via analogica, gli articoli 1132 e 1101 c.c.

Il principio è stato ribadito di recente dall’ordinanza n. 14738 del 18 maggio 2026 (Sezione II): l’articolo 1132 c.c. si applica alle sole ipotesi in cui la posizione sostanziale del condomino, pur dissenziente rispetto all’iniziativa giudiziaria, non è in contrasto con quella per la cui tutela il condominio agisce o resiste. Dove il contrasto c’è, opera una scissione della compagine e il condomino-controparte resta fuori tanto dalle spese quanto dai vantaggi.

La differenza è netta e va tenuta a mente: dissentire da una causa contro un terzo non esonera dalle spese di difesa; essere la controparte del condominio in quella causa sì.

E la polizza di tutela legale?

Una domanda ricorrente in assemblea è se la stipula di una polizza di tutela legale del condominio comprima il diritto di dissenso. La risposta della Cassazione è no.

L’assemblea, nell’esercizio dei poteri di gestione dell’articolo 1135 c.c., può validamente autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza per la tutela legale volta a coprire le spese processuali per le azioni concernenti le parti comuni. Non c’è contrasto con l’articolo 1132 c.c., data la divergenza di contenuto e di funzione fra i due istituti: le spese della polizza, come tutte quelle derivanti da obbligazioni contratte nell’interesse comune, si ripartiscono ai sensi dell’articolo 1123 c.c. e sono cosa diversa dalle spese di lite per il caso di soccombenza. Così le ordinanze n. 11891/2024, n. 23254/2021, n. 11349/2022 e n. 2814/2025 già citate. La stessa giurisprudenza aggiunge che il sindacato del giudice su quella delibera non si estende al merito e alla discrezionalità dell’assemblea.

Che cosa fare, in concreto

Se vuoi dissentire da una lite. Il dissenso va manifestato con atto notificato all’amministratore — a mezzo di ufficiale giudiziario o di raccomandata — entro trenta giorni da quando hai avuto notizia della delibera. Una dichiarazione a verbale, da sola, non equivale alla notifica prevista dalla norma. E metti in conto fin da subito che, se il condominio vince e la controparte non paga, la tua quota di spese di difesa arriva comunque.

Se sei tu la controparte del condominio. La tua posizione è un’altra, e più forte: la delibera che ti addebitasse pro quota il compenso del legale o del CTU di quel processo è nulla. Verifica il riparto con attenzione, perché l’errore è frequente.

Se sei l’amministratore. Nel predisporre il riparto va distinto con precisione il tipo di lite: quella contro terzi, con eventuali dissenzienti, e quella che vede il condominio contrapposto a un condomino. Confondere i due casi espone la delibera all’annullamento o, nella seconda ipotesi, alla nullità.

Domande frequenti

Basta dire in assemblea che sono contrario? No. L’articolo 1132 c.c. richiede un atto notificato all’amministratore entro trenta giorni da quando si è avuta notizia della delibera. La manifestazione di voto contrario, da sola, non produce l’effetto separativo.

Se il condominio perde la causa, il dissenziente non paga nulla? Il dissenso separa la sua responsabilità per le conseguenze della soccombenza e gli attribuisce diritto di rivalsa per quanto abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Resta però esposto verso i terzi: la norma gli fornisce un meccanismo di rivalsa, non un’immunità.

E se il condominio vince? Il dissenziente che ne abbia tratto vantaggio concorre alle spese del giudizio che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente. È il terzo comma dell’articolo 1132 c.c.

Il dissenso vale per qualsiasi causa del condominio? No: opera per le controversie che eccedono le attribuzioni dell’amministratore, perché presuppone una delibera assembleare di autorizzazione o ratifica dalla quale estraniarsi.

Ho impugnato una delibera: devo pagare l’avvocato del condominio? No. In quel caso sei controparte, non dissenziente, e la delibera che ti addebitasse quelle spese pro quota è nulla.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Monza non innova: applica un orientamento consolidato che restringe il dissenso a ciò che la norma dice davvero. È però una decisione utile, perché fotografa un equivoco diffuso e costoso.

Prima di confidare nel dissenso conviene misurarne l’esatta portata, verificare che la lite rientri fra quelle per cui opera e rispettare forma e termine. E, sul fronte opposto, prima di pagare una quota di spese legali conviene accertare se non si sia piuttosto nella posizione — ben diversa — di controparte del condominio.


Il tema è trattato anche in un mio articolo pubblicato su NT+ Condominio & Immobili de Il Sole 24 Ore.

Avv. Luca Savi — Studio legale, Via Matris Domini 11, 24121 Bergamo — tel. 035/0291809

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Cicero

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