Terrazza a livello: la parte aggettante grava per intero sul proprietario esclusivo
La Cassazione (ord. n. 21572/2026) conferma il riparto 60/40: l’art. 1126 c.c. si applica alla sola porzione che copre le unità sottostanti, mentre la parte che sporge nel vuoto resta interamente a carico del proprietario esclusivo. Tutto si gioca sulla misurazione.
